Mercoledì 26/02/2020

 

Coronavirus: sospesi gli adempimenti MA SOLO IN ZONA ROSSA

 

È stato firmato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che dispone una serie di interventi in materia fiscale conseguenti all’emergenza Covid 19. Secondo quanto disposto dal decreto, i versamenti e gli adempimenti scadenti tra il 21 febbraio ed il 31

marzo slittano al 30 aprile, ma a poter beneficiare della sospensione saranno solo i soggetti strettamente riconducibili alla cd. “zona rossa”, ovvero i Comuni nei quali sono state imposte le massime restrizioni a causa dell’elevata diffusione dell’infezione. Alcun passaggio del decreto, invece, è dedicato ad affrontare la delicata situazione dei contribuenti e dei consulenti che, seppure non strettamente riconducibili per residenza o sede alle zone interessate, si trovano comunque in grave difficoltà ad affrontare le scadenze per assenza di personale o difficoltà nel recarsi nei luoghi di lavoro.

 

Mercoledì 29/01/2020

 

Modello 730/2021 redditi 2020

Novità detraibilità spese sostenute dal 01.01.2020

  

A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730/2021 redditi 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell'art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE mediante:

 bonifico bancario o postale;

 ulteriori sistemi "tracciabili" diversi da quello in contanti tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Di conseguenza, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Tale normativa esclude da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei seguenti oneri:

 medicinali e dispositivi medici;

 prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Le spese, per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione, a titolo meramente esemplificativo, sono:

 spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate al S.S.N.);

 spese per istruzione;

 spese funebri;

 spese per l'assistenza personale;

 spese per attività sportive per ragazzi;

 interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;

 spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;

 erogazioni liberali;

 spese veterinarie;

 premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;

 spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

 ecc.

Chiedo dunque di conservare, per questa tipologia di oneri, oltre ai giustificativi (ad esempio fatture, ricevute ecc.) anche la prova dell’avvenuto pagamento tramite mezzo tracciabile (bonifico, ricevuta del bancomat, carta di credito ecc.).

In ogni caso, per ulteriori approfondimenti o supporto, lo Studio rimane, come sempre, a completa disposizione.

Venerdì 29/03/2019

Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità
La novità per Caf e professionisti che prestano assistenza fiscale è contenuta nell’articolo 7-bis del decreto n. 4/2019, che, innanzitutto, modifica il regime sanzionatorio in materia di infedele rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione. A tal fine, viene riscritta la lettera a) dell’articolo 39, comma 1, Dlgs 241/1997. Queste, in sintesi, le novità:

 

  • fermo restando che in caso di visto di infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, se il visto infedele è rilasciato rispetto a un modello 730, questa sanzione non opera e l’intermediario (Caf o professionista) è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (in base alla precedente disciplina, in questa ipotesi si stabiliva che, salvo il caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa, Caf e professionista erano tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale delle dichiarazione, fatto salvo il caso in cui il visto infedele non fosse stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente)
  • sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta (cioè il 30% della maggiore imposta) può essere ridotta attraverso il ricorso al ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997)
  • le sanzioni previste dalla disposizione in esame non sono oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7, comma 3, Dlgs 472/1997, vale a dire l’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.

Inoltre, per esigenze di coordinamento con la nuova formulazione della lettera a), vengono abrogate le lettere a-bis) e a-ter) dello stesso articolo 39, comma 1.
 
L’articolo 7-bis del decreto, inoltre, modifica il comma 3, articolo 5, Dlgs 175/2014, relativo alla presentazione del 730 precompilato, anche con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista. Viene confermato che, in tal caso, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella precompilata. La nuova versione della disposizione, tuttavia, prevede che in questa ipotesi resta fermo a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.
Rimane invariata, infine, la parte del comma in cui si stabilisce che il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.